Dopo l’emanazione del decreto nazionale “Terra dei fuochi” che prevede il divieto della combustione di materiale vegetale, la Regione del Veneto è intervenuta con propria normativa (L.R. n. 11 del 02.04.2014 - Bur n. 36 del 03.04.2014) stabilendo che l’accensione di fuochi per la combustione controllata di residui vegetali, è concessa purché vengano osservate le prescrizioni riportate nel Regolamento di Polizia Rurale dei singoli comuni.
Norme per l’abbruciamento di residui vegetali nel Comune di Conco valide per accensione di fuochi ad una distanza superiore a 100 metri dai boschi
Il Comune di Conco, in ottemperanza della Legge Regionale 2 aprile 2014, n. 11, e nelle more di adozione dello specifico regolamento, ha adottato una specifica ordinanza (n. 4/2014) che disciplina le modalità di abbruciamento di materiale vegetale residuale.
Le prescrizioni contenute nell’ordinanza sono le seguenti:
E’ consentita la combustione controllata sul luogo di produzione di materiale vegetale residuale naturale derivante da attività agricole o da attività di manutenzione di orti o giardini privati, effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini e seguendo le seguenti prescrizioni:
- le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione;
- la combustione deve avvenire ad adeguata distanza dagli edifici;
- la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata (massimo 1 metro cubo)di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti, avendo cura di isolare l’intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l’altezza ed il fronte dell’abbruciamento;
- le operazioni devono svolgersi nelle giornate di assenza di forte vento e preferibilmente umide;
- durante tutte le fasi dell’attività e fino all’avvenuto spegnimento del fuoco, deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
- la zona su cui si esegue l’abbruciamento deve essere circoscritta ed isolata con mezzi efficaci ad evitare l’insorgere ed il propagarsi del fuoco, in particolare deve realizzarsi una fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 5 metri, priva di residui vegetali;
- le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale devono essere recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti;
- qualora l’attività di abbruciamento sia praticata nelle immediate vicinanze di insediamenti abitati e la stessa provochi molestie alle persone, si incorrerà alla violazione prevista dall’art. 674 del C.P.;
- rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza;
- l’abbruciamento è consentito nei seguenti orari:
- da marzo ad ottobre: dalle ore 06:00 alle ore 11:00 - dalle ore 15:00 alle ore 18:30;
- da novembre a febbraio: dalle ore 07:30 alle ore 11:00 - dalle ore 14:30 alle ore 17:30;
- in tutti i giorni festivi, l’abbruciamento è consentito esclusivamente nell’orario della mattina;
- le attività di abbruciamento sono assolutamente vietate nei periodi considerati a rischio di incendio (ovvero quando insiste la dichiarazione dello stato di massima pericolosità per il propagarsi di incendi boschivi, emessa dal S.F.R.). L’interessato prima di procedere dovrà informarsi preventivamente presso gli organi preposti (C.F.S. di Conco e/o Polizia Locale di Conco)
- le attività di abbruciamento, se non espressamente autorizzate dall’Ispettorato Dipartimentale delle Foreste, sono vietate nell’interno dei boschi e a meno di m. 100 da essi;
- tutte le attività di abbruciamento devono essere preventivamente comunicate al Comando di Polizia Locale di Conco, mediante apposita modulistica resa disponibile dall’ufficio con le indicazioni e prescrizioni sottoscritte dall’interessato.
Per l’accensione di fuochi ad una distanza inferiore a 100 metri dai boschi
Possono essere autorizzati abbruciamenti controllati dei residui vegetali a meno di 100 metri dal bosco, ai soli fini della prevenzione degli incendi boschivi, previa presentazione di apposita istanza. Tali permessi vengono revocati nei periodi di massima pericolosità di incendi.
Normativa:
Modulistica: