Comune di Bagnoli di Sopra
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Tassa per l'occupazione spazi e aree pubbliche T.O.S.A.P.

(D. Lgs. n. 507 del 15/11/1993 e successive modificazioni)

La Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche è un tributo, a favore dei Comuni, che grava sulle occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e,comunque sui beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.

Oggetto della tassa.

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita,
nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
Soggetto passivo.
La tassa è dovuta al comune o alla provincia dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.
Occupazioni permanenti e temporanee.
Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di
concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
Modalità di applicazione dell’imposta
La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa, ed è graduata nell’ambito delle categorie.
La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, sia permanente che temporanea, a tale scopo il territorio è classificato nelle seguenti 2 categorie come da elenco di classificazione di aree pubbliche deliberato con il regolamento
Autorizzazione o concessione.
E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico, nonché‚ lo spazio ad esso sottostante o sovrastante, senza aver ottenuto preventivamente l'autorizzazione o la concessione comunale, rilasciata su richiesta dell'interessato
I soggetti che intendono occupare tratti di suolo, sottosuolo, soprasuolo pubblico nell'ambito del territorio, sia in forma temporanea che permanente con materiali o altro, serbatoi o impianti in genere o costruire opere con carattere stabile e non, devono presentare apposita istanza in carta legale, utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune.
Denuncia e versamento della tassa.
La denuncia va effettuata, in carta legale, utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune o dalla provincia e dagli stessi messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici, indirizzandola all’ufficio competente; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
Sanzioni.
Oltre alle sanzioni previste dall’art. 53 del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni e integrazioni per le violazioni delle norme concernenti l’occupazione (occupazioni senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell’atto di rilascio o di obblighi imposti al concessionario) si applicano le sanzioni di cui agli artt 106 a 110 del T.U.L.C.P. 3/3/34 n. 383 e successive modificazioni della L. 24/11/1981 n. 689 e del D.Lgs. 30/4/1992 n. 235 e successive modificazioni.
Dato atto che con i seguenti atti:
  • deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28.04.2021 è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione di aree e spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, sensi della Legge 160/2019, composto da 64 articoli;
  • deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 28.04.2021 sono state approvate le tariffe per il canone patrimoniale e del canone di concessione mercatale di cui deliberazione consigliare.
Dato atto che con deliberazione di G.C. n. 24 del 26.04.2022 si è provveduto a confermare le tariffe e i coefficienti moltiplicatori per l’anno 2022:
  • del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, relativamente alle esposizioni pubblicitarie e alle affissioni;
  • del Canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (Canone mercatale)
così come stabilito dal comma 836, art. 1 della L. 160/2019, approvate con D.G.C. n. 40 del 28.04.2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio ragioneria:
tel. 049 9579112 - fax 049 9535139

Allegati:
/DELIBERA_Num_24_Delibera copia conforme.PDF



 
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