A termini del D. Lgs. 150/2009, come da risposta CIVIT sottoriportata, le Aziende pubbliche di servizi alla persona non sono assoggettate all'obbligo di elaborare il Piano della performance.

 

Quesiti formulati in tema di applicabilità del D. Lgs. n. 150/2009 alle I.P.A.B. trasformate in Aziende pubbliche di servizi alla persona

Con i quesiti in oggetto, sono stati richiesti chiarimenti in merito all’applicabilità alle I.P.A.B. delle disposizioni del D. Lgs. n. 150/2009.

Risposta

Ad avviso della Commissione, le I.P.A.B. che, ai sensi del D. Lgs. n. 207/2001, si sono trasformate in Aziende pubbliche di servizi alla persona, non essendo comprese nel novero delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, analogamente agli enti pubblici economici, non rientrano nell’ambito di applicazione del D. Lgs. n. 150/2009.

Ad ogni modo, considerato che, secondo quanto previsto dall’articolo 6 del D. Lgs. n. 207/2001, le Aziende pubbliche di servizi alla persona sono tenute ad informare la propria attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, è rimessa alla valutazione delle singole Aziende l’opportunità di adeguare i controlli esistenti ai principi del D. Lgs. n. 150/2009, tenendo anche conto di quanto stabilito dalle Regioni di appartenenza ai sensi degli articoli 16 e 31 del D. Lgs. n. 150/2009.