IMPORTANTI COMUNICAZIONI PER I FORNITORI

"Split payment"

 

La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015), ha introdotto importanti  modifiche al D.P.R. 633/1972, introducendo l’art. 17-ter ed il cosiddetto metodo dello “Split payment”, che, in sostanza, prevede, per le Pubbliche Amministrazioni, la scissione del pagamento delle fatture per cessione di beni e prestazioni di servizi dei fornitori in due parti: imponibile al fornitore/prestatore ed IVA direttamente all'Erario dal soggetto pubblico committente, attraverso modalità che dovranno essere determinate con l'emanazione di un decreto attuativo del Ministero delle Finanze.


In ottemperanza a tale disposizione, si chiede a tutti i fornitori e per tutte le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015 con Iva espressa in fattura (restano infatti escluse dallo split payment: le operazioni in reverse charge, esenti, acquisti fuori campo, compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito), di indicare la seguente dicitura: “L’IVA sarà versata all'Erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17ter D.P.R. 633/1972”.

  

Fatturazione elettronica

 

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214.

In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, a decorrere dal 31 marzo 2015, non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n. 55/2013.

Inoltre, trascorsi 3 mesi dalla suddetta data, questa Amministrazione non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.

Per le finalità di cui sopra, l'articolo 3, comma 1, del citato DM n. 55/2013 prevede che l'Amministrazione individui i propri Uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche, inserendoli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco secondo le modalità di cui all'allegato D "Codici Ufficio".

Il Codice Univoco Ufficio è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario.    

A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B "Regole tecniche" al citato DM n. 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SdI, mentre l'allegato C "Linee guida" del medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione.

Quanto sopra premesso, si comunicano i seguenti dati:

Denominazione Ente:

Opera Pia Coianiz

Codice Univoco ufficio:

UFMIGK

Nome dell'ufficio:

Uff_eFatturaPA

Cod. fisc. del servizio di F.E.:

00512430307

Data di avvio del servizio:

31/03/2015

Regione dell'ufficio:

Friuli Venezia Giulia

Provincia dell'ufficio:

UD

Comune dell'ufficio:

Tarcento

Indirizzo dell'ufficio:

Via P. Coianiz, 8

Cap dell'ufficio:

33017

 

Oltre al Codice Univoco Ufficio, che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, si prega altresì di indicare nella fattura anche le seguenti informazioni:

- "Codice CIG" (Codice Identificativo Gara);

- "Codice CUP" (Codice Unitario Progetto), se comunicato da questa Amministrazione.

Si invita a voler verificare, per quanto di proprio interesse, la documentazione sulla predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it