Estratto del "Regolamento di Organizzazione"

 

Art.  22

Organismo di valutazione

1.    L’Azienda si dota di un Organismo di valutazione nominato dal Consiglio d’amministrazione le cui attribuzioni di verifica e controllo sono collegate agli atti con i quali il Consiglio stesso avrà adottato gli obiettivi per il Direttore generale, e le programmazioni collegate alla trasparenza dell’attività amministrativa e alla lotta alla corruzione.

2.    L’Organismo, dato atto che le competenti autorità nazionali hanno sancito la non applicabilità alle Aziende pubbliche di servizi alla persona delle regole della Legge 150/09,  ha piena autonomia nello stabilire le modalità con le quali effettuare le valutazioni, privilegiando quelle che si esplicano mediante la verifica sul campo e il contatto con il personale valutato.

3.    La funzione di Organismo di valutazione può essere affidata al Revisore dei conti, in modo da rendere più efficace e completa l’attività di controllo già affidata alle competenze del medesimo.