Certificato di destinazione urbanistica

Campo di applicazione
Il Titolo IV del Testo Unico dell’edilizia emanato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e succ. modif., re-cante “Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni” (fatte salve le relative vigenti norme regionali in materia), contiene le norme (legislative e regolamentari) per la repressione dell’abusivismo edi-lizio mediante la preventiva vigilanza da parte degli uffici comunali dell’attività edilizia in ambito territoriale comunale, l’individuazione dei soggetti responsabili degli abusi e la conseguente applicazione delle sanzioni penali ed amministrative in funzione della “gravità” degli abusi commessi [le sanzioni variano a seconda gli illeciti edilizi siano costituiti dall’aver eseguito opere “in assenza di titolo” (ossia, in assenza di “Permesso di costruire” o di “Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di “Denuncia di inizio attività” un tempo an-che definita “SuperDIA”) ovvero “in totale difformità dal titolo” ovvero “con variazioni essenziali al titolo” ovvero, “in parziale difformità dal titolo”]. 
L’art. 30 del Testo Unico dell’edilizia, denominato “Lottizzazione abusiva”, fornisce le disposizioni sanzionatorie che il Comune deve applicare agli interventi abusivi che costituiscono gli “Interventi di lottiz-zazione abusiva di terreni a scopo edificatorio” (comma 1): si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione, nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro ca-ratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli stru-menti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio. 
I commi da 2 a 4-bis dell’art. 30 del d.P.R. n. 380/2001 mettono in campo delle “azioni” prescritte dalla legge stessa (prevedono, cioè, delle “forme di controllo”) a carico dei notai e a favore degli acquirenti di aree al momento della stipula (tra vivi) di atti di compravendita o di altra natura giuridica che abbiano ad oggetto il trasferimento o la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni che abbiano certe prefissate caratteristiche. 
In particolare (comma 2), gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto il trasferimento o la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il “Certificato di destinazione urbanistica” contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interes-sata; detto certificato non è necessario solo quando i terreni da alienare costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano e purché la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati. 
Procedura per il rilascio del “Certificato di destinazione urbanistica” 
Il “Certificato di destinazione urbanistica” (comma 3), su richiesta del soggetto interessato avente titolo (da presentare esclusivamente in forma scritta e con allegata la planimetria dei terreni interessati), deve es-sere rilasciato dal responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale competente (Settore Sportello Unico dell’Edilizia / Urbanistica / Edilizia Privata) entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici. 
Gli atti tra vivi (comma 4-bis) della natura in precedenza indicata, ai quali non sia stato allegato il “Certi-ficato di destinazione urbanistica” o che non contengano la dichiarazione indicata al precedente periodo, possono essere confermati o integrati anche da una sola delle parti o dai suoi aventi causa, mediante atto pubblico o autenticato, al quale sia allegato un certificato contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate al giorno in cui è stato stipulato l’atto da confermare o contenente la dichiarazione omes-sa. 
In particolare, la richiesta per il rilascio del “Certificato di destinazione urbanistica” (da produrre in bollo - con marca da bollo del valore di €. 16,00 applicata sulla richiesta stessa) deve essere presentata, presso l’Ufficio ......................................................... ubicato in ............................................................................. n...... (piano ...............................), previo versamento dell’importo di €. ............. relativo ai diritti di segreteria, da effettuarsi con le seguenti modalità ....................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... . Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione: 
1. estratto della mappa catastale (Catasto Terreni) in scala 1:1000, aggiornato (es. videomappa), nel quale l’area oggetto della richiesta dovrà essere individuata con contorno rosso. L’estratto di mappa dovrà essere chiaramente leggibile (dovrà essere individuabile la numerazione dei mappali e la relativa perime-trazione), altrimenti la richiesta non potrà essere accettata. Nel caso in cui le aree oggetto della richiesta siano interessate da frazionamento non ancora recepito dalla mappa catastale, potrà essere prodotta co-pia del frazionamento approvato dall'Agenzia del Territorio. 
2. fotocopia leggibile di un documento di identità del richiedente. 
Procedura da seguire qualora il “Certificato di destinazione urbanistica” non venga rilasciato nei termini da parte dell’ufficio tecnico comunale
In caso di mancato rilascio da parte dell’ufficio comunale competente (comma 4) del suddetto “Certificato di destinazione urbanistica” nel termine previsto (entro trenta giorni dalla richiesta), esso può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, della preventiva approvazione degli strumenti attuativi preventivi (piani di lottizzazione, piani urbanistici attuativi, etc. etc.). 
Sanzioni amministrative e penali
Le sanzioni amministrative e penali applicabili alle “lottizzazioni abusive di terreni a scopo edificatorio” (come definite nel comma 1) sono contenute nei commi da 5 a 9, di detto art. 30 del d.P.R. n. 380/2001 (so-no fatte salve le relative vigenti norme amministrative regionali). 
I frazionamenti catastali dei terreni (comma 5) non possono essere approvati dalla competente Agen-zia del Territorio se non è allegata copia del tipo (di frazionamento) dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso questo Comune. 
Nel caso in cui (comma 7) il responsabile del competente ufficio comunale (Ufficio Tecnico comunale Servizio vigilanza edilizia o Ufficio di Polizia Municipale) accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nell’art. 29, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001 (titolare del permesso di costruire - committente - costruttore - direttore dei lavori), ne viene disposta la sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari. 
Trascorsi 90 (novanta) giorni (comma 8), ove non intervenga la revoca del provvedimento indicato al precedente paragrafo, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile di questo Co-mune; il responsabile del competente ufficio deve poi provvedere alla demolizione delle opere. In caso di inerzia da parte degli uffici comunali si applicano le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi (del competente organo regionale) previsti dall’art. 31, comma 8, del d.P.R. n. 380/2001. 
Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno (comma 9), per i quali sia stato emesso il provvedimento sopra indicato, sono nulli e non possono essere stipulati, né in forma pubblica né in forma privata, dopo la trascrizione di cui allo stesso comma e prima della sua eventuale cancellazione o della sopravvenuta ineffi-cacia del provvedimento del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale. 
 
 
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