Procedure edilizie specifiche per la realizzazione degli impianti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili - Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)

Campo di applicazione
Al fine di favorire lo sviluppo dell’energia prodotta da fonti rinnovabili, le modalità per la costruzione e per l’esercizio degli impianti destinati alla produzione di detta energia sono disciplinate, dalla vigente norma-tiva nazionale e regionale, secondo speciali procedure amministrative (semplificate, accelerate, proporziona-te ed adeguate in relazione alle specifiche caratteristiche e alla potenza di energia prodotta di ogni singolo impianto). La realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è soggetta ad una speci-fica procedura autorizzativa da parte dell’organo competente della Pubblica Amministrazione denominata Autorizzazione Unica (AU), oltre a tre diverse ed ulteriori specifiche procedure da attivare autonomamente dal privato interessato: Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) - Comunicazione di Inizio Lavori As-severata (CILA) di attività edilizia libera - Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) non asseverata di attività edilizia libera, le quali sono diversificate in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell’impianto da realizzare e da esercire, nonché della potenza dell’energia prodotta (secondo un criterio di proporzionali-tà).
In particolare: 
- alla Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) di attività edilizia libera devono essere allegati gli elaborati progettuali e la relazione tecnica di asseverazione, trattandosi di interventi da realizzare su edifici esistenti, equiparati ad interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 6, comma 2, lett. a), del d.P.R. 06.06.2001, n. 380 e succ. modif., recante “Testo unico dell’edilizia”, che prevedano la realizzazione di impianti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili; si veda, al riguardo, il combinato dispo-sto dell’art. 11, comma 3, primo periodo, del D.Lgs. 30.05.2008, n. 115 e succ. modif., recante “Attua-zione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE” (per edifici e impianti industriali) e del paragrafo 11. “Interventi soggetti a denuncia di inizio attività (DIA) e interventi di attività edilizia libera: principi generali”, comma 11.9, lettera b), del D.M. 10.09.2010, recante “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.”; 
- alla Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) non asseverata di attività edilizia libera non devono essere al-legati gli elaborati progettuali e la relazione tecnica di asseverazione, trattandosi di interventi “minori” da realizzare su edifici esistenti, equiparati ad interventi di manutenzione ordinaria di cui all’art. 6, comma 1, lett. a), del d.P.R. 06.06.2001, n. 380 e succ. modif., recante “Testo unico dell’edilizia”, che prevedano la realizzazione di impianti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili; si veda, al riguardo, l’art. 11, comma 3, ultimo periodo, del già citato D.Lgs. 30.05.2008, n. 115 e succ. modif.: interventi di incre-mento dell’efficienza energetica che prevedano l’installazione di singoli generatori eolici con altezza com-plessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi. 
Nella presente Scheda Informativa viene descritta l’attività edilizia concernente la realizzazione (e l’esercizio) degli impianti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili regolata dalla Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), la quale costituisce una nuova forma di titolo abilitativo edilizio, rispetto a quanto già previsto per l’edilizia tradizionale dal d.P.R. 06.06.2001, n. 380 e succ. modif. (T.U. dell’edilizia). 
La Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) è stata introdotta, a far data dal 29.03.2011, dagli artt. 4, comma 2, lettera b) e 6, del D.Lgs. 03.03.2011, n. 28, la quale ha sostituito, a tutti gli effetti di legge (per la realizzazione degli interventi edilizi relativi alle sole fonti rinnovabili di energia), sia la precedente procedura di Denuncia di Inizio Attività (DIA) che a suo tempo era prevista ai punti 11 e 12 delle “Linee guida per l’auto-rizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” approvate con l’Allegato al D.M. 10.09.2010 (che a loro volta sono state approvate in attuazione dell’art. 12, comma 10, del D.Lgs. n. 387/2003) e sia la precedente procedura di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) applicabile anche alla materia dell’edilizia, avendo la SCIA sostituito la procedura di DIA in attuazione di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 22 e 23 del d.P.R. 06.06.2001, n. 380 e succ. modif., recante “Testo unico dell’edilizia” e dell’art. 19 della legge 07.08.1990, n. 241 e succ. modif., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”. 
La dichiarazione di PAS (con i relativi documenti da doversi allegare obbligatoriamente) concerne, quindi, la realizzazione (e l’esercizio) dei soli impianti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili e non trova applicazione per la realizzazione delle opere edilizie che non riguardano tali impianti, per le quali continuano ad applicarsi le vigenti procedure amministrative della richiesta del Permesso di costruire (o della presentazione della SuperDIA) o della presentazione della SCIA ovvero della Comunicazioni di Inizio Lavori CIL-CILA (con allegata relazione tecnica di asseverata o meno), in funzione della tipologia e della destinazione delle opere da eseguire. 
La dichiarazione di PAS, quindi, va a sostituire, a tutti gli effetti di legge, la SCIA (Segnalazione Certifi-cata di Inizio Attività), ed è ammessa unicamente per l’autorizzazione, la costruzione e l’esercizio degli im-pianti che producono energia da fonti rinnovabili, come previsto ai punti 11 e 12 delle “Linee Guida nazionali per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” approvate con l’Allegato al D.M.10.09.2010 (d’ora in poi tali “Linee Guida” vengono qui definite “D.M. 10.09.2010”). E’ data, inoltre, alle Regioni, la possibilità di ampliare il campo di applicazione di tale strumento autorizzativo semplificato ad impianti di potenza fino a 1 MW (art. 6, comma 9, del D.Lgs. n. 28/2011). 
In particolare, la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) trova applicazione per la realizzazione (e l’esercizio) degli impianti da destinare alla produzione di energia da fonti rinnovabili da realizzare nel territorio comunale aventi le caratteristiche descritte nella Tabella di riepilogo nel seguito riportata, nella quale sono anche indicati gli adempimenti urbanistico-edilizi da rispettare (i titoli abilitativi edilizi richiesti) per l’esecuzione dei relativi lavori.
PER LA TABELLA DI RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI EDILIZI SOGGETTI A PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (PAS) VEDERE DOCUMENTO ALLEGATO "TABELLA"
Procedura
La dichiarazione di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), da predisporre dall’interessato utilizzando il Modello 853610.G.1.a, deve essere presentata (mediante mezzo cartaceo o anche in via telematica), almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori (art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 28/2011), allo Sportello Unico dell’Edilizia (SUE presso Ufficio Tecnico comunale Edilizia Privata) ubicato in Via/Piazza ........................, n. ...... qualora l’attività edilizia da porre in essere riguardi opere di natura privata specifiche per la realizzazione di impianti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili e non sia legata all’avvio o all’esercizio di un’attività produttiva come qui di seguito specificato (la procedura di PAS è prescritta ogni qualvolta gli interventi da realizzare riguardino impianti aventi le caratteristiche tipologiche e le soglie di potenza di energia prodotta indicate nella precedente tabella riepilogativa).
Qualora, invece, l’attività edilizia riguardi opere specifiche per la realizzazione di impianti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili in relazione a procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e/o di prestazione di servizi, inclusi quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattiva-zione delle suddette attività (per le quali trovano applicazione le norme di cui al d.P.R. 07.09.2010, n. 160), la dichiarazione di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), da predisporre dall’interessato utilizzando ancora una volta il già citato Modello 853610.G.1.a, deve essere presentata (mediante mezzo cartaceo o anche in via telematica), almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori (art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 28/2011), allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP presso ..............................................................) ubicato in Via/Piazza ........................................, n. ......... (la procedura di PAS è prescritta ogni qualvolta gli interventi da realizzare riguardino impianti aventi le caratteristiche tipologiche e le soglie di potenza di energia prodotta indicate nella precedente tabella riepilogativa). 
Alla dichiarazione di PAS dovrà essere allegata tutta la documentazione elencata nel suddetto modello di PAS (vedi Modello 853610.G.1.a). In particolare, per la “Relazione tecnica di asseverazione” si veda il Mo-dello 853610.G.1.b. 
Notizie utili
La disciplina normativa relativa alla Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) è quella contenuta nell’art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011, che qui di seguito riepiloghiamo. 
Trenta giorni prima di iniziare i lavori, il proprietario dell’immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall’impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o anche in via telematica, una dichiarazione di PAS (vedi il Modello 853610.G.1.a) accompagnata da: 
• relazione tecnica dettagliata (relazione di asseveramento) a firma di un progettista abilitato (vedi il Mo-dello 853610.G.1.b), con la quale lo stesso attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie; 
• elaborati grafici necessari ad illustrare l’intervento da realizzare; 
• elaborati tecnici specifici per la connessione alla rete elettrica redatti dal gestore della rete stessa; 
• atti di assenso (qualora necessari) nelle materie individuate dall’art. 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif. (atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, la salute e la pubblica incolumità, casi in cui la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali e casi in cui la legge qualifica il silenzio dell’amministrazione come rigetto dell’istanza, nonché atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti) ovvero, in alternativa, qualora detti atti di assenso non siano stati allegati alla PAS dall’interessato, occorrerà unire alla PAS tutti gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore per l’ottenimento degli stessi atti di assenso dall’ufficio comunale competente. In quest’ultimo caso, il termine di trenta giorni per il perfezionamento della PAS (e per poter iniziare i lavori), rimane sospeso fino all’acquisizione, da parte degli uffici comunali competenti, dei medesimi atti di assenso, oppure fino all’adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento (mediante conferenza di servizi) ai sensi dell’art. 14-ter, comma 6-bis, della legge n. 241/1990 e succ. modif., ovvero fino all’esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell’art. 14-quater, comma 3, della medesima legge n. 241/1990. 
Per la Procedura Abilitativa Semplificata si applica quanto previsto dall’art. 10, comma 10, lettera c), e comma 11, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 (pagamento dei diritti di segreteria nella misura stabilita dal Comune): pertanto, alla PAS oc-correrà allegare la documentazione idonea a comprovare l’avvenuto versamento di quanto dovuto per il pa-gamento dei diritti di segreteria. 
Sebbene l’art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011 non lo preveda espressamente, in ragione dei principi generali contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, entro un congruo termine dal ricevimento della dichiarazio-ne di PAS (comunque entro il termine di 10 giorni), il competente ufficio comunale provvede a comunicare al dichiarante interessato (ed eventualmente ai restanti soggetti indicati all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241), il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi del combinato disposto degli articoli da 4 a 8 della stessa legge n. 241/1990 e succ. modif.. 
Qualora, entro il suddetto termine di trenta giorni per il perfezionamento della PAS (decorrente dalla da-ta di presentazione della PAS stessa al protocollo dell’Ente), venga riscontrata dagli uffici comunali: 
- la conformità della PAS alle condizioni stabilite dall’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 28/2011, si comunicherà all’interessato la realizzabilità degli interventi proposti mediante tacito assenso (formazione di silenzio-assenso allo spirare di detto termine); in ogni caso, qualora tale comunicazione non venga recapitata all’interessato, decorso il suddetto termine senza che l’Amministrazione Comunale abbia notificato all’interessato l’ordine motivato di non effettuare l’intervento, l’attività di costruzione e l’attività di esercizio dell’impianto deve ritenersi giuridicamente assentita (formazione di silenzio-assenso); 
oppure: 
- l’assenza di una o più delle condizioni stabilite dall’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 28/2011, si notificheranno tempestivamente all’interessato i motivi ostativi alla formazione del tacito assenso (non ammissibilità del silenzio-assenso per decorso del termine) ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e succ. modif., eventualmente anche richiedendo l’integrazione della documentazione già presentata in allegato alla PAS, da doversi trasmettere entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta (in tal caso, viene interrotto il termine di trenta giorni per concludere il procedimento di controllo da parte del Comune, il quale ritorna nuovamente a decorrere dalla data di presentazione della documentazione); in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, verrà informata l’autorità giudiziaria ed il consiglio dell’ordine di appartenenza del professionista stesso per l’applicazione delle sanzioni di legge. 
oppure: 
- l’assenza di una o più delle condizioni stabilite dall’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 28/2011 e l’interessato non abbia dato riscontro o non abbia dato corretto riscontro alla suddetta comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e succ. modif. con la quale si sono notificati i motivi ostativi alla formazione del tacito assenso (non ammissibilità del silenzio-assenso per decorso del termine), il Comune notificherà all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento (in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, verrà informata l’autorità giudiziaria ed il consiglio dell’ordine di appartenenza del professionista stesso per l’applicazione delle sanzioni di legge). È fatta comunque salva la facoltà, in capo all’interessato, di ripresentare la dichiarazione di PAS, con le modifiche e/o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia; 
La sussistenza del titolo a costruire ed esercire l’impianto è provata con la copia della dichiarazione di PAS, da cui deve risultare la data di ricevimento da parte del Comune della dichiarazione stessa, l’elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l’attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di as-senso eventualmente necessari ai sensi di legge. 
La realizzazione dell’intervento deve essere completata entro tre anni dal perfezionamento della PAS secondo quanto sopra specificato. L’interessato è comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ul-timazione dei lavori (vedi il Modello 853610.G.1.f) e, conseguentemente, a trasmettere un certificato di collaudo finale delle opere eseguite (vedi il Modello 853610.G.1.g), rilasciato da un tecnico abilitato, che attesti la conformità dell’opera al progetto presentato con la dichiarazione di PAS nonché l’eventuale ricevuta dell’avvenuta variazione catastale conseguente alle opere realizzate oppure dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento catastale [dichiarazione da riportare sempre sul citato certificato di collaudo finale delle opere eseguite (vedi il Modello 853610.G.1.g)]. 
Qualora le opere oggetto di PAS non siano state concluse nel suddetto termine di tre anni, la realizzazione della parte non ultimata dell’intervento è subordinata alla presentazione, a questo Comune, di una nuova dichiarazione di PAS, alla quale si dovrà allegare la documentazione in precedenza elencata, concernente la parte non ultimata. 
L’art. 44, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. n. 28/2011 (a cui si rimanda) stabilisce le sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti in parola, da applicare ai diversi soggetti interessati, nel caso di interventi eseguiti in assenza di PAS o in difformità da quanto nella stessa dichiarato o in caso di violazione di una o più delle prescrizioni stabilite con gli atti di assenso che accompagnano la PAS. 
Una volta che saranno state ultimate le opere, e solo qualora occorra in ragione del tipo di intervento realizzato, potrà essere richiesto: 
- il rilascio del certificato di agibilità dell’immobile interessato dagli interventi di PAS (vedi il Modello 853610.G.3.a con il quale si richiede detto certificato); 
- l’attribuzione della numerazione civica (vedi il Modello 853610.G.3.e). 
È ammesso, da parte del titolare della PAS, il trasferimento degli effetti giuridici della stessa PAS ad altro/i soggetto/i avente/i titolo sull’immobile nel quale si realizzano gli interventi (voltura della PAS): a tal fine si veda il Modello 853610.G.1.e. 
 
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