Città di Legnago
Provincia di Verona

Ordinanza sindacale: lotta obbligatoria contro la processionaria del pino.

Pubblicata il 29/03/2023

Ordinanza sindacale n. 48: lotta obbligatoria contro la processionaria del pino.
Rilevato che con l’avvenuta stagione primaverile si ripresentano le condizioni favorevoli per la proliferazione e la diffusione di animali infestanti, nella fattispecie "la processionaria del pino";
-dato atto che ai sensi dell’art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007, la lotta contro la processionaria del pino è obbligatoria su tutto il territorio nazionale, poiché costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;
- rilevato che nelle forme larvali questi insetti possono avere effetti sanitari negativi sulle persone che risiedono o frequentano le aree interessate da tale infestazione, in quanto i peli sono fortemente urticanti e pericolosi al contatto, sia cutaneo che delle mucose degli occhi e delle vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili;
- ritenuto necessario intervenire sulla prevenzione e la difesa,
considerato che il periodo migliore per l'intervento preventivo è in inverno/primavera prima che le larve siano uscite dai nidi;
-dato atto che l’Amministrazione Comunale provvede all’esecuzione degli interventi di lotta nelle aree pubbliche e che, affinché i trattamenti possano avere efficacia, sono necessari interventi anche sulle aree private, a cura e spese dei proprietari.
‼️ E' fatto obbligo a tutti i proprietari di aree verdi e agli Amministratori di condominio, che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale, di:
📌 effettuare, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza di nidi della Processionaria del Pino.
📌 Nei casi di presenza di nidi della processionaria, si dovrà immediatamente intervenire con la rimozione e la distruzione degli stessi e con l'attivazione della profilassi, rivolgendosi a ditte specializzate. Nel caso in cui l’area d’intervento risulti molto estesa o i nidi risultassero aperti, procedere con idonei interventi di disinfestazione, è più indicata la lotta microbiologica, rivolgendosi a ditte specializzate.
👉 Le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati.
👉 E' fatto assoluto divieto di depositare rami con nidi di processionaria nelle varie frazioni di rifiuti a circuito comunale.
👉 Per le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza Sindacale sarà applicata la sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500 prevista, ai sensi del comma 1 bis dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

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Allegato O.S_processionaria.pdf 100.59 KB


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