Città di Legnago
Provincia di Verona

Misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico al 30 aprile 2024.

Pubblicata il 09/10/2023

Ordinanza n. 261 del 28 settembre 2023
 
Misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico dal 1 ottobre 2023 al 30 aprile 2024. 
 
Divieto di circolazione, dal 01 ottobre 2023 al 30 aprile 2024, dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, alle seguenti categorie di veicoli:

1.1 veicoli alimentati a benzina categorie M e omologati EURO 0, EURO 1;

1.2 veicoli alimentati a benzina categoria N, omologati EURO 0, EURO 1;

1.3 veicoli alimentati a diesel categoria M, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;

1.4 veicoli alimentati a diesel categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;

1.5 ciclomotori e motocicli categoria L omologati EURO 0

Le disposizioni prescritte al punto 1 del presente provvedimento si applicano alla parte di centro abitato del territorio comunale, costituito dalle seguenti località: Legnago Centro, Terranegra, Porto e Casette, come da planimetria allegata e come risulta anche da apposita segnaletica installata in loco, fatta eccezione per i seguenti tratti stradali:

  • percorso che va dalla SS 434 all’ospedale "Mater Salutis" (Via Giudici, Via Corradina, Via Vicentini, Via XX Settembre, Viale dei Tigli, via Don Minzoni);
  • percorso dalla SR 10 alla autostazione di via Scarsellini (SR 10, via Padana Inferiore Est, Via Pio X, Via Scarsellini, Via Slavacchio);
  • SR n.10 e SS 434.

 

Esclusioni dal divieto di circolazione

Sono escluse dal divieto di circolazione di cui al punto da 1 del presente provvedimento le seguenti categorie di cui al TITOLO III DEI VEICOLI del Nuovo Codice Della Strada:

2.1 mezzi adibito al trasporto di linea e dei mezzi utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale (forze dell’ordine, soccorso sanitario, pronto intervento);

2.2 mezzi adibiti al trasporto di portatori di handicap o di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili;

2.3 veicoli speciali definiti dall’art. 54 lett. f) g) n) del Codice della strada;

2.4 veicoli elettrici;

2.5 mezzi della protezione civile;

2.6 veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a GPL o gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente GPL o gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati, alimentati a gasolio, GPL o a gasolio;
 

D I V I E T O

  • di mantenere acceso il motore:

1. degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza del veicoli deve essere immediatamente successiva all’accensione del motore;

2. degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;

3. degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello;

4. dei mezzi di trasporto su ferro con motrice diesel durante le soste;

 

Dal 01 ottobre 2023 al 30 aprile 2024, è altresì fatto

 

D I V I E T O

 

  • di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa -legna cippato pellet (in presenza di impianto di riscaldamento domestico alternativo) con una classe di prestazione emissiva pari alle classi 1 e 2 stelle;
  • di effettuare combustioni all’aperto, di materiale vegetale, anche se effettuate nel luogo di produzione, al fine di reimpiegare i residui, come sostanza concimante o ammendante, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;
  • di effettuare falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio a scopo di intrattenimento. Sono consentite deroghe nel corso di manifestazioni legate a consolidate tradizioni pluriennali, organizzate e/o riconosciute dall'Amministrazione Comunale (tramite la compilazione e invio del modulo, in cui è sottoscritto l’impegno a non superare i due metri di diametro e i due metri di altezza della pira e, ad utilizzare esclusivamente legno vergine e ramaglie con basso contenuto di umidità e prive di fogliame e/o aghi per limitare la fumosità);
  • di climatizzare i seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari:cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage, depositi;

 

in caso di raggiungimento del livello di allerta 1 –arancione del livello di allerta 2 –rosso:

divieto fino al 30 aprile 2024 di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche pari alle classi 1 -2 -3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. n. 186/2017;

il divieto di spandimento di liquami zootecnici fino al 15 aprile 2024, sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato.

O B B L I G O

  • nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di limitazione della temperatura misurata, dal 01 ottobre 2023 al 30 aprile 2024, ai sensi del D.P.R. 412/93 e s.m.i.:

- a massimi di 19°C (con tolleranza di 2 °C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle:E.1 -residenza e assimilabili;

E.2 - uffici e assimilabili;

E.4 - attività ricreative o di culto e assimilabili;

E.5 - attività commerciali e assimilabili

E.6 - attività sportive;

- a massimi 17° C (con tolleranza di 2 °C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla E.8 –attività industriali ed artigianali e assimilabili;

 

L’Accordo Bacino Padano (DGRV n. 836/2017), VIETA  l’installazione di generatori a biomassa legnosa con classe emissiva inferiore alle "4 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. n. 186/2017;

 

-SANZIONI PREVISTE

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa da 168 euro a 679 euro e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni.


Allegati

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