COMUNICAZIONE DI OSPITALITA'

Pubblicata il 09/02/2021

Comunicazione di ospitalita’
Art. 7 del D.Lgs. 25/07/1998, n. 286

Chi ospita un cittadino straniero o apolide, anche se parente o affine e anche se minore, nella propria abitazione, deve darne comunicazione entro 48 ore all’Autorità di Pubblica Sicurezza del luogo dove si trova l’immobile.
La comunicazione di ospitalità deve essere presentata, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, all'Ufficio Protocollo entro 48 ore, non vengono conteggiati i giorni festivi.
Tale comunicazione deve essere fatta dalla persona proprietaria dell’immobile o titolare del contratto di locazione, compilando l’apposito modulo ed allegando la documentazione indicata nel modulo stesso.
L'incaricato dell’Ufficio Protocollo che riceve la comunicazione vi appone la data di ricevimento e ne rilascia una copia all'interessato.
Detta comunicazione può essere effettuata anche:
  1. a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (ai fini dell'osservanza dei termini, vale la data del timbro postale).
  2. tramite invio telematico a mezzo Pec (da Pec a Pec) della comunicazione firmata digitalmente dal dichiarante. L’Ufficio protocollo che riceve la comunicazione, riscontra la stessa comunicando la data di ricevimento e il numero di protocollo assegnato.
Nel caso in cui l'ospitalità duri oltre i sei (6) mesi si dovrà compilare anche l'allegato modulo per la TARI.

Allegati

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Allegato comunicazione ospitalita' 2021 + privacy.pdf 605.11 KB
Allegato MODULO DENUNCIA RSU OSPITALITA'.pdf 952.99 KB
Allegato MODULO DENUNCIA RSU OSPITALITA'.pdf 952.99 KB

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