Combustione materiale vegetale
Pubblicata il 24/02/2022
Sul territorio comunale è in vigore l'ordinanza n 32 del 01 ottobre 2021, che prevede alcune prescrizioni per le combustioni all'aperto dal 1 ottobre 2021 al 30 aprile 2022. In particolare:
- è fatto divieto di effettuare combustioni all’aperto, di materiale vegetale, anche se effettuate nel luogo di produzione, al fine di reimpiegare i residui come sostanza concimante o ammendante, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;
- è fatto divieto di effettuare falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio a scopo di intrattenimento. Sono consentite deroghe per i fuochi di Capodanno e per i falò rituali in occasione dell’Epifania, nel corso di manifestazioni legate a consolidate tradizioni pluriennali, organizzate e/o riconosciute dall'Amministrazione Comunale tramite l’invio di apposita richiesta;
In caso di inosservanza della disposizione, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, fermo restando le sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006, dal T.U.L.P.S., dal Regolamento d'Igiene e dal Regolamento di Polizia Urbana.
L'art. 182 comma 6-bis del D. Lgs. 152/2006, sancisce infatti che:
"Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti.
Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)".
"f) [...] la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e) (rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali), e comma 3, lettera a) (rifiuti da attività agricole e agro-industriali), nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana."
IN CASO DI ABBRUCIAMENTO DI RESIDUI VEGETALI AD UNA DISTANZA INFERIORE A 100 M. DAL BOSCO E’ NECESSARIO ACQUISIRE AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA FORESTALE - UFFICIO DI VICENZA, ATTRAVERSO LA MODULISTICA DELLA REGIONE VENETO
Allegati
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