Bandi di gara e contratti
CIG 675068055D
Ragione sociale | Codice fiscale/P.Iva | Operatori invitati |
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ALCA IMPIANTI S.R.L. Mandante
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01805410238 |
ALCA IMPIANTI S.R.L.
01805410238
Mandante |
MAK COSTRUZIONI S.R.L. Mandataria
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01873500225 |
MAK COSTRUZIONI S.R.L.
01873500225
Mandataria |
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QUESITI:
Quesito n. 1 del 30 agosto 2016 – Requisiti di qualificazione
In riferimento alla gara di appalto in oggetto, con la presente siamo a richiedere ci venga fissato un incontro per il sopralluogo obbligatorio.
Chiediamo inoltre conferma che la cauzione provvisoria dovrà essere intestata al Comune di Sona.
Risposta al quesito n. 1
Il punto 1.3 del Disciplinare di gara definisce “Stazione appaltante” il Comune di Sona, così come il bando di gara definisce lo stesso Comune “Amministrazione aggiudicatrice” per cui non vi sono dubbi che la garanzia provvisoria debba essere intestata allo stesso Comune.
Lo stesso rinvio alla “stazione appaltante in intestazione” di cui al punto 3.3.1, lettera e), del disciplinare di gara, non può che fare riferimento al Comune di Sona, amministrazione che mantiene la sua autonomia giuridica ai sensi dell’articolo 11 della convenzione costitutiva della Centrale di committenza.
Peraltro, nel caso incidentale che la garanzia provvisoria fosse intestata alla Centrale di committenza (cosa in astratto possibile in caso di garanzia mediante polizza, impossibile in altre forme in quanto la Centrale unica di committenza non ha un conto corrente né ha una personalità giuridica) tale condizione non potrebbe comportare conseguenze negative all’offerente.
Si chiede se un offerente possa delegare ad effettuare il sopralluogo per presa visione anche una persona non dipendente, ma semplicemente un conoscente che vive nelle vicinanze delle zone di Sona. Non intendendo munirsi di apposita procura notarile ".... perché costa".
Se la ditta concorre senza attestazione di sopralluogo è causa di esclusione?
Risposta al quesito n. 2
Il punto 3.3 del Disciplinare di gara stabilisce l’obbligo di sopralluogo, in attuazione della clausola di cui aa punto VI.3), lettera l), del bando di gara.
La visita di sopralluogo, per essere valida ed efficace, deve essere fatta da uno dei soggetti indicati al punto 9.3.2 del disciplinare di gara, diversamente l’esclusione è inevitabile come inequivocabilmente previsto al punto 6.3.2, lettera e), dello stesso Disciplinare di gara.
Del resto tra il soggetto che effettua la presa visione di luoghi e l’offerente deve necessariamente sussistere un rapporto giuridico valido e provato, che non può certo risolversi semplicemente nella “conoscenza” o nella “parentela”, diversamente non sarebbe possibile ricondurre all’offerente stesso le responsabilità che conseguono all’adempimento richiesto e assicurare alla Stazione appaltante l’aspettativa di un’offerta ponderata.
Quesito n.3 del 02 settembre 2016 - Termini per la presentazione dell’offerta
Con riferimento alla gara in oggetto, considerata l’importanza della stessa e la complessità dei contenuti da sviluppare per la redazione dell’offerta tecnica, considerato che la consegna è prevista a ridosso di un periodo di ferie nel quale risulta complicato sviluppare un offerta economica mirata in quanto gran parte delle aziende fornitrici sono in ferie o operano con personale ridotto, e considerato che in questo periodo e con le tempistiche imposte è complicato organizzare un team che permetta di sviluppare un offerta tecnica adeguata all’importanza dell’appalto, ciò premesso con la presente si chiede cortesemente che sia concessa una proroga al termine di consegna dell’offerta di almeno 15 giorni.
Risposta al quesito n.3.
La Stazione appaltante non può aderire alla richiesta di differimento dei termini per la presentazione dell’offerta.
In primo luogo i tempi necessari ad una nuova pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (obbligatoria in caso di differimento dei termini) non avrebbe efficacia prima del 9 settembre, tanto a ridosso della scadenza da non avere alcuna utilità.
In secondo luogo l’articolazione delle disponibilità finanziarie imposta dall’ordinamento contabile e dal patto di stabilità non consente un cronoprogramma procedimentale più esteso rispetto a quello programmato.
Quesito n. 4 del 06 settembre 2016 – Qualificazione in OG11
Volendo presentare offerta per la gara in oggetto, con la presente siamo a richiedere il seguente
chiarimento:
E' possibile partecipare alla gara essendo in possesso di certificato SOA per una categoria OG1
CLASSIFICA VII ma non essendo in possesso di OG11 per nessuna classifica?
Risposta al quesito n. 4.
La risposta è negativa.
La categoria OG11, nella gara in oggetto, è di importo superiore al 15% dell’importo totale dell’appalto, pertanto ricade nella disciplina dell’articolo 12, comma 1, e comma 2, lettera b), terzo periodo, della legge n. 80 del 2014.
Pertanto il possesso dell’attestazione SOA nella categoria OG11 è indispensabile, dal momento che le lavorazioni di tale categoria non possono essere subappaltate (se non nella modesta misura del
30%).