Accesso documentale

Ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 241/1990 è qualificato quale diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi, previa adeguata motivazione e dimostrazione di avere un interesse diretto concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è chiesto l’accesso riconosciuto nel rispetto delle posizioni dei controinteressati e con i limiti e le esclusioni di cui all’art. 24 della stessa legge.

La finalità dell’accesso documentale è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà partecipative e/o difensive che l’ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari.

E’ considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa”.(art. 22 comma 2 L. 241/90).

Modalità per l’esercizio del diritto di Accesso Documentale

Accesso informale:  Richiesta in forma verbale  di documenti amministrativi o copia di atti immediatamente disponibili al Responsabile del procedimento cui fa capo la struttura/ufficio competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.

Accesso formale : Richiesta  in forma scritta  di documenti per i quali deve essere effettuata una ricerca o valutare se il richiedente interessato abbia diritto di accesso al documento richiesto.

La richiesta di accesso va presentata utilizzando il modulo allegato,  debitamente compilato e firmato allegando copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Per la richiesta di copia di documentazione assistenziale e/o sanitaria degli ospiti è previsto uno specifico modulo.  Fuori dei casi di rappresentanza il rilascio di copie di documentazione assistenziale e/o sanitaria degli ospiti è rilasciata agli ospiti stessi o a persone da questi delegate.

La richiesta di accesso ai documenti può essere presentata:

  • a mano, all’Ufficio protocollo dell'A.S.P. della Carnia.
  • a mezzo posta, all’indirizzo dell’Azienda sita in Via Morgani n.5 - 33028 TOLMEZZO alla c.a del Direttore Generale.
  • per via telematica: a mezzo posta elettronica all’indirizzo mail info@aspcarnia.it o pec postacert@pec.aspcarnia.it  indicando nel campo “Oggetto”: Istanza di accesso documentale ai sensi dell’art.22, della L. 241/1990.

La domanda di accesso agli atti ed ai documenti è soddisfatta in tempi e con modalità compatibili con le esigenze di funzionalità e di buon andamento delle attività amministrative e dei servizi. Il termine massimo per la risposta è comunque fissato in trenta (30) giorni dal ricevimento della richiesta a protocollo, fatte salve le ipotesi di differimento del diritto di accesso ai sensi dello specifico Regolamento. Trascorso inutilmente tale termine la richiesta di accesso si intende respinta. In caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale.

Normativa di riferimento

Art 22 L. 241/1990

Descrizione
Modulo accesso documentale (114.96 KB)
Inserita il 31/01/2024
Modificata il 31/01/2024
Richiesta rilascio copia cartella clinica (39.83 KB)
Inserita il 31/01/2024
Modificata il 31/01/2024
Regolamento in materia di accesso documentale e di accesso civico (305.79 KB)
Inserita il 31/01/2024
Modificata il 31/01/2024
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