Rimborsi e compensazioni

RIMBORSI 
Il contribuente può ottenere il rimborso delle somme versate e non dovute inviando o presentando una richiesta motivata,  alla quale vanno allegate le fotocopie dei versamenti effettuati, all'ufficio tributi associato entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
Qualora il diritto alla restituzione dipenda dall’esito di un procedimento contenzioso, la data di decorrenza del termine per la richiesta di rimborso è quella del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il ricorso.

 
COMPENSAZIONI
Qualora il contribuente lo ritenga preferibile, in alternativa alla richiesta di rimborso, potrà procedere alla compensazione tra crediti e debiti IMU/TASI detraendo dalla quota dovuta per l’anno in corso eventuali eccedenze di versamento degli anni precedenti, purchè non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.
Per potersi avvalere della compensazione, il contribuente deve presentare all'ufficio tributi associato una apposita richiesta motivata,  contenente generalità e codice fiscale, l’indicazione dell’imposta dovuta e delle eccedenze compensate, distinte per anno d’imposta. Sulle somme compensate non possono essere calcolati interessi.

 
ERRATA INDICAZIONE DEL CODICE CATASTALE DA PARTE DELL’INTERMEDIARIO
Può accadere che l'intermediario (banca, Poste, agente della riscossione), presso il quale è stato presentato il modello F24, riporti in maniera errata il codice catastale del Comune ove situato l'immobile, indicato dal contribuente nel modello F24.
In questo caso, l'intermediario, su richiesta del contribuente, secondo le vigenti disposizioni, deve richiedere l'annullamento del modello F24 che contiene l'errore e rinviarlo con i dati corretti. In questo modo, la Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate è in grado di sistemare la base informativa, trasmettere ai Comuni interessati i dati degli annullamenti e delle operazioni corrette, nonché effettuare le relative regolazioni finanziarie.
Il contribuente terrà informato il Comune interessato dell'avvenuta operazione, nelle forme ritenute più idonee.

Per ogni ulteriore informazione in merito contattare l'ufficio

MODULO PER LA RICHIESTA


 
torna all'inizio del contenuto