Cessioni di fabbricato

Chiunque ceda (persona fisica o giuridica, pubblica o privata) la proprietà o il godimento ovvero, a qualunque altro titolo, consenta, per un periodo superiore a 1 mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso (fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani, rustici, integri, semidiroccati, in costruzione) ad altri, ha l’obbligo di comunicare all’Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore, la sua esatta ubicazione nonché le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene.

Con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni legislative, la comunicazione di cessione di fabbricato è stata "assorbita" dalla registrazione all'Agenzia delle Entrate del contratto di vendita o di locazione.

Fanno eccezione i casi riguardanti le locazioni ad uso abitativo effettuate nell'esecuzione dell'attività di impresa e i comodati d'uso gratuito, per i quali permane l'obbligo della comunicazione di cessione di fabbricato all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

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