Altri contenuti - Accesso civico
| Accesso civico semplice | Accesso civico generalizzato | |
| Competenza | Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del Comune di Tresignana è il Segretario Comunale. | Responsabile Settore Segreteria e Servizi Demografici Responsabile Settore Servizi alla Persona Responsabile Settore Economico Finanziario Responsabile Settore Tecnico, LL.PP. e Patrimonio |
| Recapiti telefonici | 0533/59012 int. 1 | Settore Segreteria e Servizi Demografici 0533/59012 int. 1 Settore Servizi alla Persona 0533/59012 int. 6 Settore Economico Finanziario 0533/59012 int. 5 Settore Tecnico, LL.PP. e Patrimonio 0533/59012 int. 3 |
| Casella di posta elettronica istituzionale | comune.tresignana@cert.comune.tresignana.fe.it | |
L’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, prevede che «1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione»; l’accesso civico “semplice” costituisce, in buona sostanza, un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge alla pubblica amministrazione interessata.
L’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, prevede che «2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis»; l’accesso civico “generalizzato” ha come obiettivo, pertanto, quello di rafforzare il carattere democratico dell’ordinamento, consentendo la partecipazione dei cittadini alla vita politico-amministrativa, permettendo di comprendere le scelte dell’amministrazione e promuovendo il libero formarsi dell’opinione pubblica.
Entrambe le forme di accesso civico possono essere esperite da chiunque, senza alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente (l’istante non deve dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale alla tutela di una situazione giuridica qualificata), pertanto l’istanza di accesso civico non richiede motivazione alcuna.
Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
L’istanza può essere trasmessa, dal soggetto interessato, per via telematica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Tresignana comune.tresignana@cert.comune.tresignana.fe.it.
In ordine alla validità delle istanze trasmesse per via telematica, si rinvia all’art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell’amministrazione digitale (CAD)», altresì richiamato dall'articolo 29 del vigente manuale di gestione documentale.
Non essendo attivi servizi in rete per tali istanze, le predette sono pertanto valide se:
a) sono sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
b) sono contenute in copie digitali di documenti originali cartacei sottoscritti e presentati unitamente a copia del documento d’identità dell’autore;
c) sono trasmesse a mezzo posta elettronica certificata da un indirizzo PEC iscritto in uno degli elenchi di domicili digitali previsti dalla normativa vigente;
d) in assenza di un domicilio digitale iscritto, sono trasmesse da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS. In tale ultimo caso, in assenza di un domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale speciale, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, per gli atti e le comunicazioni a cui è riferita l'istanza o la dichiarazione.
In alternativa alla modalità telematica, l’istanza può essere presentata anche a mezzo posta o direttamente presso l’ufficio protocollo. Laddove la richiesta di accesso civico non sia sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata, di un documento di dentità del sottoscrittore (cfr. art. 38, commi 1 e 3, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).
Modulistica:
Richiesta di accesso civico semplice;
Richiesta di accesso civico generalizzato.
REGISTRO DELLE RICHIESTE DI ACCESSO:
(Delibera Anac n. 1309 del 28 dicembre 2016)
| Descrizione | |||||||||
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REGISTRO ACCESSI AL 30.06.2025 (410.68 KB)
Inserita il 21/07/2025
Modificata il 21/07/2025
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REGISTRO ACCESSI ANNO 2024 (7.32 MB)
Inserita il 14/01/2025
Modificata il 14/01/2025
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REGISTRO ACCESSI AL 30.06.2024 (5.31 MB)
Inserita il 20/06/2024
Modificata il 20/06/2024
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REGISTRO ACCESSI ANNO 2023 (10.02 MB)
Inserita il 03/01/2024
Modificata il 03/01/2024
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REGISTRO ACCESSI AL 30.06.2023 (5.41 MB)
Inserita il 03/07/2023
Modificata il 03/07/2023
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REGISTRO ACCESSI ANNO 2022 (9.43 MB)
Inserita il 02/01/2023
Modificata il 02/01/2023
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REGISTRO ACCESSI AL 30.06.2022 (3.07 MB)
Inserita il 01/07/2022
Modificata il 01/07/2022
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REGISTRO DEGLI ACCESSI - ANNO 2021 (5.13 MB)
Inserita il 03/01/2022
Modificata il 03/01/2022
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REGISTRO ACCESSI AL 30/06/2021 (2.24 MB)
Inserita il 20/07/2021
Modificata il 20/07/2021
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REGISTRO DEGLI ACCESSI - ANNO 2020 (0.57 MB)
Inserita il 08/01/2021
Modificata il 08/01/2021
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