Uso di locali comunali (artt. 19, comma 1, e 20, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)





Uso di locali comunali (artt. 19, comma 1, e 20, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)
 
 
Si ricorda che, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti.
 
Regolamento comunale per la concessione e  l’utilizzo delle sale e locali comunali

Domanda di concessione delle sale

 
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