Vigilanza e sanzioni

ART. 19 – Vigilanza

La tutela tecnica ai fini della conservazione e valorizzazione delle malghe, il controllo del buon andamento del pascolamento e di quanto disposto dal presente disciplinare sono affidati al Servizio Forestale Regionale competente, all'Ente concedente, alla Comunità Montana (ora Unione Montana) e agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

ART. 20 – Sanzioni

Le infrazioni alle norme del presente disciplinare sono sanzionate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 135 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni ed integrazioni. Per inadempienze sanitarie, per pascolamento irregolare o abusivo, per danni al cotico o ai boschi vigono le sanzioni previste dalle P.M.P.F. nonché dalle vigenti leggi.
Fanno eccezione i casi di inadempienza per lavori di conservazione e miglioria che:

  • possono essere utilmente eseguiti dopo l'accertamento dell'infrazione (es. spietramento);
  • non possono più essere utilmente eseguiti dopo l'accertamento dell'infrazione (es. taglio delle infestanti prima della fioritura delle stesse).

Per entrambi i casi, nel verbale di riconsegna autunnale, la Comunità Montana (ora Unione Montana) deve calcolare, in giornate operaio, l'entità dei lavori ordinari e straordinari non eseguiti e, in base alle tariffe in vigore per gli operai agricoli forestali, computare, quale penalità, la somma risultante a carico del Concessionario.
Il Concedente deve inserire nel programma delle migliorie pascolive dell'anno successivo tali somme che devono essere impegnate per gli stessi lavori nella fattispecie di cui al punto a) e per nuovi lavori nella fattispecie di cui al punto b).

ART. 21 – Penalità contrattuali

Sono inoltre previste le seguenti penalità contrattuali:

  • art. 3: € 10 per ogni UBA alpeggiata in più o in meno rispetto il limite di tolleranza fissato per ogni giorno di alpeggio;
  • art. 4: € 10 per ogni UBA alpeggiata oltre il limite fissato per ogni giorno di alpeggio con diffida di allontanamento dalla malga;
  • art. 5:
    • € 500 con diffida di allontanamento dalla malga entro 5 giorni;
    • € 300;
    • € 500;
    • € 150;
    • € 150;
    • € 300;
  • art. 6: la mancata manutenzione ordinaria annuale dei fabbricati e delle strutture è soggetta ad una penale di € 150;
  • art. 7: il mancato rispetto delle condizioni indicate è soggetto ad una penale di € 150;
  • art. 8: la mancata pulizia annuale della concimaia è soggetta ad una penale di € 300;
  • art. 9: l'asportazione fuori malga della legna assegnata è soggetta ad una penale di € 200 alla tonnellata;
  • art. 10: il mancato rispetto delle condizioni indicate è soggetto ad una penale di € 200;
  • art. 17: € 10 al giorno per ogni UBA e per ogni giorno di ritardo rispetto alla data prevista di inizio e di fine monticazione. E' ammessa una tolleranza di 5 giorni.

ART. 22 – Inadempienze

Il Concessionario può essere dichiarato inidoneo alla conduzione della malga dal Dirigente del Servizio Forestale Regionale per un periodo di almeno 5 anni, qualora egli si renda responsabile di reiterate inadempienze nei riguardi delle prescrizioni impartite in sede di consegna e riconsegna della malga.
Nel bando di gara per l'aggiudicazione delle malghe il Concedente deve prevedere l'esclusione dei concorrenti per i quali sussistono motivi di inidoneità alla conduzione della malga.

ART. 23 – Infrazioni alla corretta gestione del pascolo

Qualora nel corso della stagione monticatoria ovverosia alla fine della medesima, dovessero venire rilevate gravi o ripetute inadempienze riferite alla corretta utilizzazione del pascolo, queste comporteranno l'emissione di parere negativo da parte della Comunità Montana (ora Unione Montana) nella certificazione della "Normale Buona Pratica Agricola" requisito indispensabile per concorrere ai benefici economici direttamente collegati alla conduzione degli alpeggi.

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