Strutture sanitarie private accreditate

Obbligo di pubblicazione solo per i soggetti di cui all’art. 41, c. 1 del D. Lgs. n. 33/2013:
"
Le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, dei servizi sanitari regionali, ivi comprese le aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi pubblici che svolgono attivita' di programmazione e fornitura dei servizi sanitari, sono tenute all'adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente."
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