Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice
I dati pubblicati fino al 31 marzo 2017 sono consultabili sul sito di Gazzetta Amministrativa
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La sentenza della Corte Costituzionale n. 20/2019 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (che obbligava le pubbliche amministrazioni a pubblicare i dati di cui al comma 1 dell’art. 14 anche per i titolari di incarichi dirigenziali oltre che per gli incarichi politici) nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all’art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo (dichiarazioni patrimoniali) anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall’art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Presso questo Ente non sono presenti titolari di incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell’art. 19, co. 3 e 4, del d.lgs. n.165/2001.
Il successivo decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha stabilito al comma 7 che, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza 20/2019:
- dovevano essere stabiliti con regolamento (da adottarsi entro il 30 aprile 2021) i dati di cui all’art. 14, comma 1, del decreto 33/2013 (atto di nomina, cv, compensi per assunzione carica, importi viaggio servizio e missioni, dati e compensi altre cariche, dichiarazioni patrimoniali) che le pubbliche amministrazioni devono pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali;
- non si applicano le misure sanzionatorie di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto 33/2013.
ANAC con delibera 497/2025 sostiene che per i titolari di incarichi dirigenziali diversi da quelli di cui all’art. 19, co. 3 e 4, del d.lgs. n. 165/2001, l’applicazione degli obblighi dell’art. 14 – eccetto il co. 1-ter - è sospesa nelle more dell’adozione del Regolamento di cui all’art. 1, co. 7, d.l. n. 162/2019.